La Corte d'appello di Napoli, con recente ordinanza ( del 30/03/2016, depositata il 05/04/2016) , ha ordinato la trascrizione di due sentenze francesi di adozione incrociata dei figli di due donne, coniugate, che ne avevano fatto richiesta ( ovvero: ognuna aveva richiesto, ed ottenuto, l’adozione del figlio dell’ altra).
Questi i fatti: due donne, unite da una relazione affettiva da oltre 30 anni, con una pratica di inseminazione artificiale partorirono due figli. Convolavano poi a nozze innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di un comune della Francia. Successivamente, il Tribunale civile di Lille, compulsato dalle due donne, emetteva due sentenze di adozione dei rispettivi figli da parte di ciascuna madre. Sentenze divenute definitive e dichiarate esecutive. A maggio scorso, dunque, le donne si rivolgevano all'Ufficiale di Stato Civile italiano per chiedere la trascrizione di dette sentenze di adozione, ma la loro richiesta veniva rigettata dal Sindaco ove elle abitavano in quanto: “le sentenze di adozione richiamavano come evento relativo alla filiazione il matrimonio contratto in Francia, che era improduttivo di effetti in Italia”. Tale tesi del sindaco veniva confermata dal Tribunale di Avellino a cui ricorrevano le due madri. Nel frattempo, però, il matrimonio delle due donne veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del loro Comune di residenza a seguito del provvedimento della Corte d'appello di Napoli a cui si erano rivolte le donne. Le stesse, dunque, si rivolgevano nuovamente a tale Corte per richiedere, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, il riconoscimento delle sentenze di adozione.
E la Corte di Appello di Napoli, dimostrandosi all’avanguardia e degna rappresentante della tradizione giuridica partenopea, ha ritenuto possibile il riconoscimento ed ha ordinato all’Ufficiale di Stato civile la trascrizione delle due sentenze. Nella specie, la Corte ha ritenuto che si trattasse di “adozione nazionale straniera francese da parte di due donne coniugate dei rispettivi figli biologici, che secondo la loro legge personale (artt. 343 e ss.code civil) possono adottare in forma piena e legittimante un minore, compreso il figlio minore dell'altro coniuge”.