Anatocismo bancario. Breve storia.

L’anatocismo bancario è quella pratica , in uso nel recente passato  presso quasi tutte le banche italiane, secondo cui gli interessi a debito del correntista vengono liquidati con cadenza trimestrale mentre quelli a credito del correntista, con cadenza annuale. Ciò comporta la capitalizzazione a carattere trimestrale degli interessi dovuti alla banca che  vanno ad aggiungersi al capitale, producendo nuovi interessi (  interessi sugli interessi). Tale pratica, prima considerata lecita e possibile, solo negli ultimi anni è stata ritenuta illegittima in moltissime sentenze sia dei  giudici di merito che della Cassazione.

Tale inversione di tendenza, che ha portato alla condanna da parte della Giurisprudenza italiana della pratica bancaria  dell’anatocismo ( da sempre comunque vietata dall’ art. 1283 del  codice civile), è iniziata nel 2004 con la  famosa sentenza della Corte di Cassazione n.21095/2004 a sezioni unite. Prima di questa sentenza c’era già  stata  la legge  a modificare la situazione, ovvero l’ art. 25 del decreto legislativo n. 342/99 comma 2 che ha previsto la possibilità, tramite un’apposita delibera del CICR ( comitato interministeriale per il credito ed il risparmio), di prevedere  le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi sugli interessi purchè però vi fosse la stessa periodicità nel conteggio sia dei saldi passivi che di  quelli attivi.    Il nuovo corso instaurato con tale legge è comunque iniziato con il provvedimento del CICR DEL 9 FEBBRAIO DEL 2000  che ha definitivamente fissato il momento di decorrenza dell’obbligo a carico delle banche  di riconoscere ai correntisti pari periodicità nella liquidazione degli interessi.  E dunque l’anno 2000 crea una sorta di spartiacque: il  prima ed il dopo il provvedimento del CICR. l’anatocismo non regolamentato effettuato dalle banche prima di tale data è illegittimo mentre quello praticato successivamente secondo le direttive del CICR, è legittimo.  E ciò è stato confermato dalla  sentenza di cassazione innanzi citata che ha affermato definitivamente la illegittimità, anche per il passato, degli addebiti bancari per anatocismo.

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