La Corte Suprema di Cassazione con sentenza a sezioni unite penali, n. 23866/13 del 31.05.2013, ha stabilito, dirimendo il conflitto esistente in proposito, che non pagare l’assegno di divorzio integra il reato di cui al primo comma dell’art. 570 codice penale, che prevede la pena della reclusione in alternativa alla multa, e non il reato previsto dal 2° comma dello stesso articolo che prevede l’applicazione congiunta della pena della reclusione e di quella, economica, della multa. Per quanto riguarda la condizione di procedibilità, la Cassazione ha stabilito che il reato si persegue d’ufficio e non a querela della persona offesa.
Sentenza questa, comunque, molto importante perché quantomeno ha ridotto la disparità di trattamento tra il soggetto obbligato al pagamento dell’assegno di separazione e quello obbligato al pagamento dell’assegno di divorzio che, prima di tale sentenza, era punito con maggior rigore, ritenendosi che l’art. 12 – sexies l. 1970/n. 898 ( legge sul divorzio) richiamasse il 2° comma dell’art. 570 del codice penale. Resta comunque il fatto che chi è obbligato al pagamento all’ex coniuge di un assegno di divorzio e non ce la fa a sostenere l’onere per ragioni sopravvenute – quali la sopravvenuta disoccupazione, messa in cassa integrazione e simili- è bene che si rivolga al più presto al Giudice civile richiedendo una modifica delle condizioni di divorzio per mutamento dello stato di fatto, senza attendere che l’ex coniuge lo denunci penalmente !