Bagagli Smarriti

 Bagagli Smarriti

La materia è disciplinata dalla Convenzione di Montrealwhere to buy nolvadex. Il vettore è sempre responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli. E’ inoltre responsabile del ritardo nella riconsegna senza alcun bisogno di prove da parte del passeggero danneggiato.

1)COSA FARE?
 In caso di mancata consegna del bagaglio all’arrivo a destinazione, bisogna presentare reclamo scritto alla compagnia aerea, usufruendo anche degli  appositi moduli P.I.R. disponibili  presso l’assistenza bagagli, la  compagnia aerea o il gestore aereoportuale, immediatamente o comunque entro 7 giorni dalla  di consegna  del bagaglio o, in caso di ritardo nella riconsegna, entro 21 giorni dalla data di effettiva riconsegna.  Se il bagaglio alla riconsegna è   danneggiato, ove possibile, è preferibile contestare il danno immediatamente,  altrimenti spetterà al passeggero provare che il danno subito si è verificato durante il trasporto aereo. Il diritto al risarcimento dei danni è soggetto alla prescrizione di due anni dal giorno di arrivo effettivo a destinazione, purchè sia stato presentato reclamo  alla compagnia aerea nei termini sopra esposti. 
Salvo che la compagnia aerea riconosca anteriormente la perdita del bagaglio registrato, il bagaglio stesso si intende perso ove non sia giunto a destinazione entro 21 giorni dalla data prevista per la riconsegna. 
2)AMMONTARE DEL DANNO DA RISARCIRE. 
In caso di ritardo, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1000,00 DSP ( circa €. 1.167,00) a meno che la compagnia aerea dimostri di aver preso tutte le misure possibili per evitare il ritardo o che fosse impossibile adottare tali misure. La compagnia aerea è parimenti esonerata in tutto in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui dimostri che il passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza atto illecito o omissione.
In caso di distruzione, perdita o danno del bagaglio registrato  ( consegnato cioè al momento dell’accettazione) il passeggero ha diritto al risarcimento fino a 1000 DSP  ( circa €. 1.167,00). 
3)RIMBORSO SPESE
Il passeggero il cui bagaglio sia andato smarrito all’arrivo a destinazione, ha diritto anche al rimborso delle spese poste in essere per l’intervenuto smarrimento, quali spese per vestiario ed effetti personali che devono comunque essere documentate.
Ciò non esclude, però, il risarcimento di danni ulteriori quali per esempio i danni esistenziali o patrimoniali ulteriori causati dal disservizio.
Tali danni, è ovvio, vanno provati dal consumatore-passeggero.
Ma la Giurisprudenza, soprattutto dei Giudici di Pace, è incline a riconoscerli.

 

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