Con Decreto 6 ottobre 2009 il Ministero dell’Interno ha determinato:
– i requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
– le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego.
Quelli che fino a qualche tempo fa chiamavamo “buttafuori” oggi sono professionisti riconosciuti; non sarà, dunque, più sufficiente sfruttare “le phisique du role”, faticosamente conquistato in palestra, per rivestire il ruolo di addetto ai servizi di controllo.
Condizione necessaria per l’espletamento dei servizi di sicurezza, nelle discoteche e in ogni altro luogo aperto al pubblico, a tutela dell’incolumità dei presenti, è l’iscrizione nell’apposito elenco prefettizio; la domanda di iscrizione è presentata dal gestore delle attività interessate o dal titolare di istituti autorizzati a fornire personale di sicurezza. Per ottenere l’iscrizione bisogna possedere i seguenti requisiti:
a) età non inferiore ai 18 anni;
b) buona salute fisica e mentale, assenza di uso di alcool e stupefacenti e di ogni altro elemento psicopatologico, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;
c) assenza di condanne per delitti non colposi;
d) non sottoposizione a misure di prevenzione quali il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche né essere stati aderenti a movimenti, associazioni, gruppi od organizzazioni che hanno tra i propri scopi l’incitamento all’odio e alla discriminazione razziale;
e) diploma di scuola media inferiore;
f) superamento del corso di formazione del personale addetto ai servizi di controllo, organizzato dalle Regioni.
Obiettivo del corso di formazione è far acquisire ai candidati una preparazione nell’area giuridica, in particolare nella materia dell’ordine pubblico e della sicurezza, nell’area tecnica, con particolare riguardo alla conoscenza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi lavoro, di nozioni di primo soccorso sanitario, e nell’area psicologico-sociale: i candidati devono acquisire capacità di concentrazione, di autocontrollo, di adeguata comunicazione verbale. La perdita di uno di questi requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco comporta la cancellazione, da parte dello stesso prefetto, del soggetto dall’elenco. La verifica della permanenza dei requisiti suddetti è realizzata dal Prefetto attraverso revisione biennale.
I compiti di questi professionisti sono suddivisi in tre attività dettagliatamente individuate dal decreto: controlli preliminari, controlli all’atto dell’accesso del pubblico e controlli all’interno del locale. Nell’espletamento di tali compiti, il personale deve essere munito di idoneo documento di identità e tenere esposto un tesserino di riconoscimento di colore giallo, recante la dicitura “Assistenza” in caratteri facilmente leggibili. Gli addetti in parola hanno, inoltre, il compito di segnalare sempre alle forze di polizia e alle altre autorità pubbliche ogni situazione di rischio, nonché di collaborare con queste ultime dietro loro richiesta.