L’assegno di divorzio può essere stabilito tra le parti anche “una tantum”
La legge sul divorzio, all’articolo 5 della legge 789/1970, nel testo riformato con la legge 74/1987, prevede la possibilità per i coniugi divorziandi di accordarsi stabilendo che l’assegno di divorzio, anzicchè essere periodico, sia versato “una tantum”, ovvero una volta per tutte, dal coniuge obbligato. In questo caso, dunque, l’assegno di divorzio “una tantum” …
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