Con la sentenza n. 24160/2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che la ex moglie ha diritto all’assegno di divorzio da parte del marito anche se percepisce già un canone di locazione di un appartamento comprato con la liquidazione di lui, un piccolo stipendio da baby sitter e una pensione.
La Corte ha precisato che in tema di determinazione dell’assegno di divorzio il giudice non deve darne giustificazione con riferimento a tutti i parametri di riferimento indicati dall’art. 5 della legge sul divorzio, ovvero: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e dalla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune nonchè il reddito di entrambi. Ed infatti, precisa la Corte, il giudice può considerare parametro prevalente quello basato sulle condizioni economiche delle parti ritenendolo sufficiente al fine di determinare l’importo dell’assegno di divorzio. Nel caso di cui alla sentenza innanzi detta, una donna separata aveva chiesto l’attribuzione di un assegno per sé e per il figlio maggiorenne con lei convivente oltre all’assegnazione della casa coniugale. In primo grado, il Tribunale aveva accolto la domanda di divorzio, liquidando in favore della ex un assegno divorzile di euro 2.330,00 mensili revocando l’assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, stante la raggiunta indipendenza economica del figlio. La decisione è stata confermata sia in Corte di appello sia in Cassazione.