Convivenza:istruzioni per l’uso!

 

Per famiglia di fatto si intende genericamente l’unione stabile e la comunione di vita spirituale e materiale tra due persone, non fondata sul matrimonio. Famiglia legittima, per contro, è quella fondata sul matrimonio ed è contemplata all’art. 29 della Costituzione che ne riconosce i diritti stabilendo l’eguaglianza giuridica e morale dei coniugi. Entrambe trovano implicito riconoscimento nell’art. 2 della Cost. che riconosce e tutela i diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Tuttavia, non sono affatto paragonabili per quanto riguarda la tutela giuridica.

Ed infatti, mentre  con il matrimonioi coniugi acquisiscono diritti e doveri stabiliti dalla legge  le coppie di fatto, per poter far valere alcuni di questi diritti, devono dimostrare di vivere “more uxorio”.  Il solo documento che attesta legalmente la convivenza è il certificato di stato di famiglia che deve essere richiesto all’ufficio anagrafe del Comune di residenza e che è utile, ad esempio, per l’assegnazione di un alloggio popolare o per ottenere congedi lavorativi. Infatti la legge n. 53/2000 sui congedi parentali, riconosce al lavoratore e alla lavoratrice il diritto a un permesso retribuito di tre giorni all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica.

 

Null’altro: la normativa in proposito di famiglie di fatto è praticamente inesistente. Ad  individuare i principi “ordinatori” in materia ci ha pensato la giurisprudenza, ebbene:

– in caso di decesso non si può ottenere la pensione di reversibilità;

– in caso di “separazione” non si ha alcun diritto al mantenimento;

– si può ereditare solo per testamento, fatta salva la quota spettante agli eredi legittimi quali i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle;

– non è possibile scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni (tuttavia i beni possono essere cointestati);

Per quanto riguarda i figli, non ci sono differenze tra le due tipologie di famiglia poichè la riforma del diritto di famiglia del 1975 ha equiparato giuridicamente i figli legittimi ed i figli naturali. La potestà sul figlio naturale viene esercitata da entrambi i genitori, se entrambi lo hanno riconosciuto e sono conviventi; oppure, dal genitore che convive col figlio, anche se è stato riconosciuto da entrambi i genitori; oppure ancora, dal genitore che lo ha riconosciuto per primo, se nessuno dei due genitori convive con il figlio.

Qualora si interrompa la convivenza i genitori affronteranno un unico giudizio innanzi al Tribunale per i minorenni competente per stabilire l’affidamento dei figli e per definire l’assegno di mantenimento degli stessi.

 

Lascia un commento