Gli artt. 5 – 8 del decreto legge 1/2012 (comunemente denominato decreto “salva Italia”) recano una serie di provvedimenti dedicati alla tutela dei consumatori e degli utenti di pubblici servizi.
Tra le novità più rilevanti senza dubbio vi è l’introduzione di un nuovo articolo al Codice del Consumo, ovvero l’ art. 37-bis, atto a definire il nuovo procedimento di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie inserite all’interno di moltissimi contratti d’uso comune.
Grazie all’introduzione di questo articolo, infatti, l’Autorità Garante della Concorrenza godrà del potere di dichiarare, anche d’ufficio, la vessatorietà delle clausole dei contratti conclusi mediante adesione a condizioni generali o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.
Ma vediamo come: l’azione amministrativa, atta a far dichiarare vessatorie le clausole interessate, potrà avvenire in due modi: d’ufficio per iniziativa dell’autorità garante della concorrenza (con il parere favorevole delle organizzazioni di categoria, quindi anche delle categorie contro cui si vorrà agire), oppure su espressa denuncia dei consumatori interessati. Una volta che l’autorità abbia provveduto ad accertare la vessatorietà di una determinata clausola, e ad emanare il relativo provvedimento, il soggetto che ha subìto il suddetto provvedimento sarà obbligato a darne diffusione sia sul proprio sito internet, sia attraverso altri canali di comunicazione (pubblicità attraverso i media).
E’, inoltre, previsto un meccanismo di difesa preventivo per le imprese, nell’ambito dei rapporti con i consumatori. Esse potranno infatti sottoporre all’attenzione del Garante le clausole che intendono adottare e, qualora in quella sede non vengano giudicate vessatorie, potranno essere applicate, senza temere successive valutazioni da parte dello stesso garante.
Inoltre, sempre nell’ambito delle norme a tutela dei consumatori, il decreto legge in oggetto riforma anche l’art. 140-bis del codice del consumo. Per effetto di tale modifica, infatti, l’azione risarcitoria collettiva (class action) nei confronti di imprese che forniscono prodotti o servizi scadenti, potrà essere ammessa, in sede giudiziaria, se i consumatori danneggiati rivendicano interessi non necessariamente “identici” tra loro (come avveniva nella vecchia struttura della norma) ma anche solo “omogenei”, considerando l’omogeneità degli interessi l’unica e vera condizione necessaria per poter avviare l’azione collettiva.
Ma approfondiamo un po’ la portata pratica di tale modifica alla class action facendo un esempio concreto. Di recente il Codacons di Caserta ha dichiarato l’aumento ingiustificato della polizza assicurativa RcA auto come “un abuso dominante”, con carattere squisitamente vessatorio. Ebbene, al fine di poter contestare sia gli ingiustificati aumenti che le disdette palesemente illegittime poste in essere dalla propria impresa assicuratrice subito dopo un sinistro, i cittadini potranno riunirsi e intentare una class action, con l’appoggio del Codacons e della Federconsumatori laddove -ed è questo il caso- l’interesse tra i partecipanti risulti palesemente omogeneo e rivolto a dichiarare vessatorie tutte le clausole contrattuali che prevedono enomi sproporzioni tra i consumatori e le loro imprese.