Diritto dei Minori
E’ diritto fondamentale del fanciullo avere una famiglia, atteso che la famiglia è fondamentale per il suo sviluppo psicofisico. Ciò ai sensi dell’ art. 1 comma 1 della legge 4 maggio 1984 n. 184, novellato dalla legge 28.03.2001 n. 149 .
Anzi, si precisa che tale legge afferma testualmente all’art. 1 che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia e che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono in nessun caso essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. Ciò vuol dire che in primis lo Stato ha l’obbligo di rimuovere la situazione di povertà economica in cui versa la famiglia del minore, predisponendo aiuti a favore del nucleo familiare a rischio, e solo quando la “propria” famiglia non sia ritenuta idonea ad assicurare al minore l’esercizio di tale diritto ( per motivi estranei dunque alla sua indigenza economica), lo stato è tenuto a reperirgli un’altra famiglia idonea.
In siffatta ipotesi, lo Stato garantisce al minore il concreto esercizio del suo diritto mediante due istituti:
1) L’affidamento, caratterizzato dalla temporaneità;
2) L’adozione ( nazionale o internazionale) che è invece definitiva, ossia recide definitivamente il legame del minore con la famiglia di origine.