E’ RESPONSABILE ANCHE IL CONDOMINIO COMMITTENTE IN CASO DI FURTO AGEVOLATO DALL’UTILIZZO DI IMPALCATURE

Con la sentenza num. 6435 del 2009 la Corte di Cassazione, III sezione civile, ha stabilito che in caso di furto in un appartamento condominiale, ad opera di ladri che vi si siano introdotti  servendosi di un’impalcatura istallata per lavori edilizi, sussiste la concorrente responsabilità sia del condominio committente dei lavori, sia  dell’imprenditore proprietario delle impalcature. 

Con  sentenza del 9 giugno 2004, infatti,  la Corte di Appello di Napoli accoglieva l’appello di un condominio napoletano inteso a rigettare la richiesta  risarcitoria di una famiglia che aveva subito un furto, perpetrato da ignoti, nell’appartamento di loro proprietà (furto che era stato agevolato da un’impalcatura eretta per l’esecuzione di lavori di rifacimento della facciata del condominio). I Giudici in sede di Appello osservarono che non era stata riscontrata alcuna colposa omissione da parte del condominio e che non poteva comunque configurarsi alcun obbligo di vigilanza o di custodia in capo ad esso.
Avverso tale decisione i proprietari dell’appartamento derubato sono  ricorsi in Cassazione che, dando loro ragione,  ha emesso la sentenza summenzionata. 
Già una precedente sentenza del 2001 (num. 5840/2001) stabilì che chiunque si trovava ad utilizzare delle impalcature o dei ponteggi, che potevano in concreto facilitare l’accesso alle abitazioni esistenti nello stabile, era obbligato ad usare tutte le norme di diligenza e le cautele necessarie per impedire l’uso anomalo delle impalcature stesse.
Il ricorso dunque  è risultato alla Corte manifestamente fondato.
Nel caso di specie infatti, i Giudici della III sezione Civile hanno accertato: 1) l’esistenza, il giorno stesso del furto, dell’impalcatura a ridosso della facciata condominiale, su cui erano situate le finestre dell’appartamento derubato;  2) l’assoluta mancanza sull’impalcatura di luci esterne e di misure di sicurezza a tutela dei singoli appartamenti e 3) la circostanza che il furto era stato commesso utilizzando proprio l’appoggio dell’impalcatura stessa (con la relativa prova del nesso di causalità, tra il furto e l’impalcatura esterna non cautelata).
I Giudici della Suprema Corte,  a motivazione della sentenza di accoglimento, hanno sottolineato la concorrente responsabilità, in merito all’accaduto, sia dell’impresa proprietaria dell’impalcatura stessa – in quanto, in base agli  artt. 1665 e ss. del codice civilel’appaltatore ha l’obbligo di esplicare la sua opera con la propria organizzazione, apprestandone i mezzi, e curandone le modalità, ed è responsabile  verso il committente per gli eventuali danni derivati a terzi dall’esecuzione della sua opera”- sia del condominio per aver omesso di vigilare sull’osservanza, da parte dell’impresa appaltatrice, di tutte le precauzioni del caso, contravvenendo al proprio obbligo di vigilanza e di custodia.  

Quindi,  attenzione amministratori, la responsabilità in caso di furto nelle singole abitazioni durante i lavori, può essere anche del condominio! Adottate sempre tutte le  precauzioni del caso.

 

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