La Cassazione ha di recente statuito, con sentenza del 5 febbraio 2008 n. 2740, che l’abbandono del tetto coniugale senza il consenso dell’altro coniuge non è di per sè motivo di addebito della separazione se è determinato dal comportamento dell’altro coniuge o dalla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.