FONDI PER 1) PER LE VITTIME DELL’AMIANTO, 2) PER LE VITTIME DA VACCINO E DA EMOTRASFUSIONI CON SANGUE INFETTO E 3) PER LE VITTIME DA URANIO IMPOVERITO.
Nella finanziaria del 2008, tra i numerosi provvedimenti adottati dal governo, si segnalano tre interventi che prevedono l’erogazione di somme di danaro da parte dello Stato Italiano, con conseguente autorizzazione alla spesa, in tre materie particolarmente delicate: 1) per le vittime dell’amianto, 2) per le vittime da vaccino e da emotrasfusioni con sangue infetto e 3) per le vittime da uranio impoverito.
SULL’AMIANTO: la legge n. 244/2007 all’ art. 1 commi 241-246 prevede l’istituzione presso l’INAIL ( istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) di un apposito fondo per le vittime dell’amianto in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax” e, in caso di premorte, in favore degli eredi. Le somme erogate dal fondo, peraltro, “non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell’ordinamento”. La prestazione del fondo è pertanto aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore dei superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1965 n. 1124 e di cui alla legge n. 257/1992 art. 13 comma 7. Il finanziamento di questo fondo è a carico per un quarto delle imprese e per tre quarti del bilancio dello Stato.
SULLE TRASFUSIONI: la finanziaria 2008 ha statuito l’autorizzazione alla spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 per tutte le transazioni da stipulare con soggetti danneggiati dalle trasfusioni di sangue infetto che hanno insta turato azioni giudiziarie tutt’ora pendenti per il risarcimento dei danni.
SUI VACCINI OBBLIGATORI: anche in questo caso si prevedono transazioni alle quali potranno accedere i soggetti i soggetti individuati con successivo D.M. salute . il beneficio dell’indennizzo è stato riconosciuto, tra gtli altri, anche ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione di tale omonimo farmaco, nelle forme di amelia, emimelia, focomelia e macormelia.
PATOLOGIA DA URANIO IMPOVERITO: l’art. 2 commi 78-81 ha previsto lo stanziamento di una somma di 10 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2008-2010 al fine “pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi” a tutto il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti neonchè al personale italiano presente nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale che abbaino contratto infermità o patologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico. La legittimazione a richiedere detti indennizzi viene data anche al coniuge, al convivente ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie. I termini e le modalità per la corresponsione di tali importi, tuttavia, sono demandati a un regolamento da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della finanziaria su proposta del ministro dell’interno, di concerto con il ministro della difesa e con il ministro della Salute.