GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: SOSPENSIONE/RITIRO DELLA PATENTE.

Sotto il profilo giuridico, per stato di ebbrezza si intende, in modo non dissimile dalla scienza medica, una condizione fisiopsichica transitoria dovuta all’ingestione di bevande alcooliche, inducente nell’individuo uno stato di alterazione dei processi cognitivo – reattivi, tale da annebbiare le facoltà mentali, incidendo sulla prontezza dei riflessi, senza che ciò debba importare necessariamente la perdita, totale o parziale, della capacità di intendere o di volere, ovvero la degradazione completa della personalità.

Com’è noto, gli effetti dell’ingestione di sostanze alcooliche variano da soggetto a soggetto, essendo strettamente connesse alla sua corporatura, alla tolleranza individuale, al sesso, al metabolismo, al tipo di sostanza alcoolica ingerita, ed alle sue modalità di assunzione (a stomaco pieno o a digiuno).

Proprio per le ragioni anzidette, il parametro di riferimento adottato dal legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentato dalla quantità di alcool assunta, bensì da quella assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro. Si tratta con tutta evidenza di una presunzione giuridica, che porta a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza ogniqualvolta venga accertato il superamento della soglia di alcolemia massima consentita, senza alcuna possibilità da parte del conducente di discolparsi fornendo una prova contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche e la sua idoneità alla guida.

 

L’art. 186 del C.d.s., rubricato “Guida sotto l’influenza di alcool”, prevede – quale sanzione amministrativa accessoria – la sospensione della patente. Tale sanzione, però, ha efficacia in esecuzione di una sentenza di condanna oppure di un decreto penale di condanna, quando, cioè, sia accertata la responsabilità penale dell’imputato. La sospensione della patente, quindi,si pone come provvedimento di natura sostanzialmente punitiva.

Anche l’art. 223 del C.d.s., rubricato “Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato”, prevede formalmente la possibilità di sospensione della patente ma attribuendo al provvedimento in parola un diverso profilo di carattere cautelare. Ed infatti, il presupposto che legittima l’adozione e l’operatività dell’art. 223 va ravvisato nella volontà del legislatore di impedire che chi guida in stato di ebbrezza (in violazione dell’art. 186) possa, in costanza della definizione del procedimento penale, reiterare la condotta illecita.In realtà però il ritiro della patente, ex art. 223, trova applicazione solo nell’ipotesi in cui il tasso alcolemico risulti essere superiore a 1,5 grammi per litro – come stabilito dal comma 9 dell’art. 186 – e la sentenza o il decreto penale di condanna siano divenuti irrevocabili, come vuole il comma 3 dell’ art. 223.

 

Lascia un commento