IL DIRITTO DI RICHIEDERE UNA QUOTA DEL TFR PERCEPITO DALL’ EX CONIUGE

L’art. 12bisl.n.898/1970 prevede che solo l’ex  coniuge titolare di un assegno di divorzio possa chiedere e ottenere il 40% dell’indennità totale di fine rapporto (TFR) percepita dall’altro ex coniuge,  riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. La giurisprudenza  ha SEMPRE interpretato tale  norma nel senso di ritenere  che tale diritto alla quota del TFR – da calcolarsi come sopra indicato-   spetti  solo  quando il TFR  è stato percepito dall’altro coniuge dopo l’instaurazione del giudizio di divorzio (Cass. civ. 29 ottobre 2013, n. 24421;Cass. 14 novembre 2008, n. 27233;Cass. 10 novembre 2006, n. 24057;Cass. 29 settembre 2005, n. 19046).

Qualora invece detto importo sia stato percepito dopo la separazione ma prima del deposito del ricorso di divorzio, NULLA spetterà  al coniuge  richiedente l’assegno divorzile e dell’importo del TFR  si potrà tener  conto solo ai fini di stabilire   le  capacità economiche dell’obbligato all’assegno (  Cass. 10 marzo 2005, n. 5283). In questo caso, dunque,  il coniuge richiedente l’assegno   non avrà alcun diritto sul TFR percepito,  ma dell’importo del TFR il Giudice   terrà conto,   in concorso con gli altri elementi di cui all’art. 5 l.n.898/1970,  nel decidere se l’assegno di divorzio spetti o meno al  coniuge richiedente e in quale ammontare.   

Ricapitolando, dunque:  solo il soggetto titolare di un assegno di divorzio ha diritto ad una quota del TFR precepito dall’altro coniuge, da calcolarsi  in base agli anni in cui è durato il matrimonio ( ricomprendendosi , in tale periodo, per giurisprudenza costante, anche gli anni  della separazione ). Ma non basta: per aver diritto ad una   quota del TFR,  occorre che lo stesso sia stato percepito  dopo la presentazione del ricorso di divorzio. In caso contrario, del TFR si potrà tener conto solo ai fini di stabilire la capacità economica dell’obbligato all’assegno di divorzio.     

Lascia un commento