L’art. 12bisl.n.898/1970 prevede che solo l’ex coniuge titolare di un assegno di divorzio possa chiedere e ottenere il 40% dell’indennità totale di fine rapporto (TFR) percepita dall’altro ex coniuge, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. La giurisprudenza ha SEMPRE interpretato tale norma nel senso di ritenere che tale diritto alla quota del TFR – da calcolarsi come sopra indicato- spetti solo quando il TFR è stato percepito dall’altro coniuge dopo l’instaurazione del giudizio di divorzio (Cass. civ. 29 ottobre 2013, n. 24421;Cass. 14 novembre 2008, n. 27233;Cass. 10 novembre 2006, n. 24057;Cass. 29 settembre 2005, n. 19046).
Qualora invece detto importo sia stato percepito dopo la separazione ma prima del deposito del ricorso di divorzio, NULLA spetterà al coniuge richiedente l’assegno divorzile e dell’importo del TFR si potrà tener conto solo ai fini di stabilire le capacità economiche dell’obbligato all’assegno ( Cass. 10 marzo 2005, n. 5283). In questo caso, dunque, il coniuge richiedente l’assegno non avrà alcun diritto sul TFR percepito, ma dell’importo del TFR il Giudice terrà conto, in concorso con gli altri elementi di cui all’art. 5 l.n.898/1970, nel decidere se l’assegno di divorzio spetti o meno al coniuge richiedente e in quale ammontare.
Ricapitolando, dunque: solo il soggetto titolare di un assegno di divorzio ha diritto ad una quota del TFR precepito dall’altro coniuge, da calcolarsi in base agli anni in cui è durato il matrimonio ( ricomprendendosi , in tale periodo, per giurisprudenza costante, anche gli anni della separazione ). Ma non basta: per aver diritto ad una quota del TFR, occorre che lo stesso sia stato percepito dopo la presentazione del ricorso di divorzio. In caso contrario, del TFR si potrà tener conto solo ai fini di stabilire la capacità economica dell’obbligato all’assegno di divorzio.