Il figlio minore adottato conserva i diritti successori nei confronti dei genitori naturali?

 A tale domanda si deve dare purtroppo  risposta negativa, almeno per quanto riguarda le adozioni di minori intervenute dopo il 1967.  Ed invero, solo per le adozioni di minori intervenute fino al 1967 , l’adottato conserva lo status di figlio con i genitori biologici e dunque ha diritto alla loro eredità, mentre per le adozioni di minori intervenute successivamente a tale data, l’adottato non ha alcun diritto in tal senso, poiché il    legislatore ha, con legge successiva (Legge n. 431/1967), deciso  di recidere ogni legame giuridico tra l’adottato e la famiglia d’origine. In caso dunque di adozione intervenuta dopo il 1967,  la nuova famiglia diviene l’unica famiglia del minore,  che   non ha alcun diritto, né  successorio né di altro tipo, nei confronti della famiglia d’origine. Diverso è invece  il caso in cui si viene adottati dopo il conseguimento della maggiore età: in questa ipotesi l’adottato conserva il rapporto giuridico con la famiglia d’origine,  a cui aggiunge quello con la famiglia che lo ha adottato.

 

E dunque:   se si viene adottati in minore età si perde ogni diritto nei confronti della famiglia d’origine,  se invece  si viene adottati dopo essere diventati maggiorenni,  si conservano i diritti successori ed anche tutti gli altri ( come il diritto agli alimenti ecc) nei confronti della famiglia d’origine,  ed agli stessi si aggiungono quelli  nei confronti della nuova famiglia. Con doppia possibilità dunque di essere mantenuti e sostenuti ed anche di ereditare!  Ebbene, è evidente,  a parere di chi scrive,  l’ingiusta disparità di trattamento tra il minore adottato ed  il maggiorenne adottato, come anche tra il minore adottato prima del 1967 e quello adottato dopo, con conseguente violazione della Costituzione che impone di trattare allo stesso modo,  casi uguali. Non solo, si evidenzia che appare molto  ingiusta tale disparità di trattamento a danno dei minori.  Con questa legge,  infatti,  è come se si venisse  abbandonati due volte dalla famiglia d’originela prima, quando viene dichiarato lo stato di abbandono – presupposto per la  adottabilità del minore -, e la seconda , quando si negano al minore adottato, oltre ai   diritti connessi allo status di figlio,  anche  i diritti   di carattere economico, quali il diritto al mantenimento e quello ad ereditare,  nei confronti  di  chi lo ha abbandonato.  Si auspica dunque che sia fatta  Giustizia !

 

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