Con un’importante sentenza i giudici della Cassazione hanno stabilito che il provvedimento col quale, durante un giudizio di separazione – non importa se consensuale o giudiziale, ovvero se provvisorio o definitivo, oppure se presidenziale – viene prevista la ripartizione tra i coniugi delle spese ordinarie, scolastiche e mediche, costituisce titolo esecutivo e non richiede, ai fini dell’esecuzione forzata per il caso di inottemperanza del genitore obbligato, un ulteriore intervento del giudice.
La sentenza (Sez. prima civile, n. 11316 del 23 maggio 2011) ha, infatti, respinto il ricorso di un padre la cui ex moglie aveva fatto notificare un precetto per recuperare le spese scolastiche e mediche ordinarie, e, risolvendo così uno dei punti più discussi degli accordi di separazione, ha previsto che in caso di reticenza da parte del coniuge obbligato a contribuire alla spese normali, l’altro non dovrà nuovamente ricorrere al giudice per ottenere il titolo esecutivo finalizzato al pagamento.
Nelle motivazioni viene specificato che il provvedimento di affidamento «bene ed opportunamente potrebbe prevedere già dalla sua formazione in modo espresso una tale modalità od altra equipollente, per soddisfare l’esigenza di prevenire quanto più possibile le occasioni future di scontro tra i coniugi in fase di separazione o divorzio e la moltiplicazione non indispensabile di disagi e dispendi di energie non solo processuali nelle fasi e nei tempi successivi (…). Poiché una tale modalità (determinazione del quantum sulla base di documentazione rilasciata da strutture pubbliche od altri soggetti specificamente indicati nel titolo o concordati dai coniugi) corrisponde, anche in tal caso per nozioni di comune esperienza, a criteri di ordinaria frequenza statistica, la medesima può prendersi a base quale implicito elemento estrinseco al titolo, ma da esso evidentemente presupposto, idoneo a completarne il comando e ad evitare la necessità, il disagio e il dispendio di nuovi reiterati ricorsi al giudice della cognizione, se non altro tutte le volte che si tratti di spese mediche o sanitarie scolastiche ordinarie». Ciò vuol dire, in termini concreti, che il coniuge che ha anticipato le spese scolastiche, mediche e quant’altro potrà rivolgersi al suo legale a cui porterà le ricevute delle medesime e costui, ottenuta la formula esecutiva sul provvedimento lo notificherà al coniuge obbligato unitamente alla copia delle ricevute ed al precetto nel quale intimerà il pagamento della percentuale a carico dell’inadempiente.