IMMIGRAZIONE CLANDESTINA’: ADESSO E’ REATO!

Il pacchetto sicurezza che introduce nel nostro ordinamento il reato di clandestinità il 02 luglio scorso è diventato legge.
L’art. 21 del testo infatti sancisce il reato diingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato”.
I clandestini irregolari però non rischieranno l’arresto ma un’ammenda dai cinquemila ai diecimila euro con la conseguente espulsione immediata dal territorio italiano. Non solo: per i cittadini italiani vi è  l’obbligo di denuncia dei clandestini all’autorità giudiziaria (tranne che per i medici e i presidi per i quali è stata prevista una apposita deroga).
Nel testo di legge non viene disciplinato solo il reato di clandestinità ma sono presenti una serie di vari interventi atti a garantire la sicurezza dei cittadini. Analizziamoli quindi insieme:

1) E’ stato ridefinito il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: infatti oltre al reato per il compimento di “atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato od in un altro Stato del clandestino”, viene da oggi punita anche la condotta di chiunque promuova, diriga, organizzi, finanzi o effettui il trasporto di stranieri.

2) E’ prevista una tassa di € 200,00 per avere la cittadinanza ed il  carcere se si affitta il proprio immobile a clandestini: Per avere la cittadinanza si dovranno pagare 200 euro. Per il permesso di soggiorno invece la tassa varierà tra gli 80 e i 200 euro.
Si rischia il carcere fino a 3 anni se si dà in alloggio o si affitta anche una stanza  a stranieri che risultino irregolari al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione. Ma deve essere provato un ingiusto profitto.

3) Non potrà iscriversi all’anagrafe chi risulta irregolare con il permesso di soggiorno: E’ controversa la possibilità o meno per le madri clandestine di riconoscere i propri figli se nati in Italia. Infatti, alla luce del fatto che la clandestinità diventa un reato, tutte le madri clandestine non avrebbero diritto a prestazioni pubbliche (come l’iscrizione all’anagrafe). La legge infatti prevede che per il riconoscimento della prole occorrono il passaporto o il permesso di soggiorno. In assenza dei due documenti il riconoscimento non dovrebbe essere dunque possibile. I bambini risulterebbero a tutti gli effetti di legge adottabili.

4) Circa il matrimonio con stranieri: Viene inoltre riscritto l’art. 5 della legge 91/1992 relativo all’ottenimento della cittadinanza per matrimonio. La norma prevede che il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano possa acquisire la cittadinanza italiana dopo 2 anni di residenza in Italia e dopo 3 anni dalla data del matrimonio. I termini sono dimezzati in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia deve esibire, oltre al nulla osta dell’autorità competente nel proprio paese, un documento che attesti la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. Si tende così  a limare o a ridurre il fenomeno delle numerose badanti extracomunitarie che per ragioni di comodo contraggono matrimonio con anziani italiani nel nostro paese.

5) Viene istituito il registro dei “Clochard”e nasce il reato di accattonaggio a mezzo di minori: Viene istituito un registro dei “Clochard” dove iscrivere tutte le persone senza dimora.
Viene introdotto nell’ordinamento anche il delitto di “impiego di minori nell’accattonaggio” punito con la reclusione fino a 3 anni per chi si avvale di minori di 14 anni per mendicare o consenta che il minore, sottoposto alla sua custodia, mendichi. E’ prevista la decadenza dalla patria potestà  del genitore in questi casi.

6) Nei CIEI (Centri di identificazione ed espulsione) fino a 180 giorni: L’extracomunitario che arriva in Italia senza il permesso di soggiorno potrà rimanere nei Ciei fino a 180 giorni (prima il periodo non poteva eccedere i due mesi).

7) Vengono introdotte le ronde di cittadini. Nasce l’albo dei buttafuori: Associazioni di cittadini potranno pattugliare le città e segnalare alle forze dell’ordine situazioni di disagio sociale o di pericolo. Saranno iscritti in elenchi formati periodicamente da ex agenti. Nasce inoltre l’albo dei buttafuori e degli amministratori giudiziali: anche coloro che vigilano nelle discoteche e nei pub dovranno possedere particolari requisiti e avranno presto il loro albo, così come gli amministratori giudiziali.

8) Inasprito il 41 bis: La detenzione sarà aumentata di altri 4 anni per i boss  con la previsione di carceri “ad hoc” preferibilmente sulle isole, in modo da rendere più difficoltosa per loro la comunicazione con l’esterno.

9) Obbligo di denuncia del pizzo per i costruttori: Per partecipare alle gare di appalto i costruttori avranno l’obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione ai propri danni. Basterà infatti che un pentito, anche in un altro procedimento, sostenga che ci sia stata una estorsione per non estromettere dalla gara l’imprenditore, che ha subìto l’estorsione senza lamentarsi, per far scattare nei confronti di quest’ultimo il reato. Scattano inoltre nuove disposizioni sui beni confiscati alla mafia. E’ inoltre previsto il carcere fino a 3 anni se si oltraggia un pubblico ufficiale (previa estinzione della pena in caso di risarcimento all’agente oltraggiato e all’ente cui appartiene).

 Queste in sintesi le più importanti novità della legge in questione. Novità che non mancheranno di suscitare polemiche, stante anche la poca chiarezza, in alcuni punti,  della legge.   

 

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