Lo ha stabilito il Tribunale di Potenza con sentenza dell’08 settembre 2009 n. 590, nella quale ha affermato che anche le società cooperative, poichè caratterizzate dalla prevalenza del fattore personale su quello economico, possono essere fatte rientrare a pieno titolo tra le categorie di soggetti ai quali risulta applicabile la deroga alla pignorabilità dei beni prevista dal n. 4 dell’art. 514 del codice di procedura civile.
Tale articolo stabilisce l’impignorabilità dei beni strumentali indispensabili all’attività di impresa, purchè vi sia la contemporanea presenza dei due seguenti presupposti: 1) che l’impiego del bene strumentale sia usuale per la generalità delle imprese che esercitano la stessa attività del soggetto pignorando, e che pertanto la sua sottrazione possa portare alla perdita di clientela e 2) in secondo luogo, che dall’attività al cui esercizio il bene è strumentale, il debitore tragga il proprio sostentamento e quello della sua famiglia. Ciò porta ad escludere, logicamente, dalla impignorabilità, i beni strumentali delle società commerciali, che non possono rivendicare il secondo presupposto. L’ambito soggettivo di applicazione del suddetto articolo, dunque, rimane circoscritto ai professionisti, agli artisti, agli artigiani, ai lavoratori autonomi, agli imprenditori individuali ed in generale a tutti coloro che traggono in via diretta ed esclusiva dalla propria attività i mezzi necessari per il sostentamento proprio e della propria famiglia, con esclusione dunque delle società, a meno che, come visto, non si tratti di società cooperative.