La Corte di Cassazione , sez. III civ. sentenza 12 febbraio 2008 n. 3268, ha stabilito che nell’assicurazione contro gli infortuni, il debito indennitario della compagnia di assicurazioni anche se è per contratto contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura un debito di valore e non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita patrimoniale subita dall’assicurato.
E’ pertanto suscettibile di automatica rivalutazione monetaria. Non solo: nel caso di ritardo di pagamento da parte dell’assicurazione, l’assicurato può dimostrare in giudizio che l’ottenimento immediato della somma, al momento del sinistro, gli avrebbe consentito, attraverso il suo reimpiego, una redditività maggiore rispetto al valore della rivalutazione monetaria. In questo caso, gli può essere riconosciuto il danno da lucro cessante mediante il riconoscimento dei cosidetti interessi compensativi da liquidarsi in via equitativa. Gli spetta cioè in questo caso una somma maggiore rispetto alla semplice rivalutazione monetaria.
La Cassazione, sezione lavoro, n. 25742 del 10.12.2007, ha stabilito che è da considerarsi infortunio occorso in occasione del lavoro, meritevole dell’assistenza dell’INAIL, anche quello subito dal lavoratore mentre si reca al lavoro con l’uso di un mezzo proprio di trasporto, se il mezzo pubblico non è adeguato alla necessità dell’utente.