Infortuni assicurati: se l’indennità assicurativa tarda, va rivalutata ed è possibile liquidare gli interessi compensativi

La Corte di Cassazione , sez. III civ. sentenza  12 febbraio 2008 n. 3268, ha stabilito  che nell’assicurazione contro gli infortuni, il debito indennitario della compagnia di assicurazioni anche se è per contratto contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura un debito di valore e non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita patrimoniale subita dall’assicurato.

E’ pertanto  suscettibile di automatica rivalutazione monetaria. Non solo:  nel caso di ritardo di pagamento da parte dell’assicurazione,  l’assicurato può dimostrare in giudizio che l’ottenimento immediato della somma,  al momento del sinistro, gli avrebbe consentito, attraverso il suo reimpiego, una redditività maggiore rispetto al valore della rivalutazione monetaria.  In questo caso, gli può essere riconosciuto il danno da lucro cessante mediante il riconoscimento dei cosidetti  interessi compensativi  da liquidarsi in via equitativa. Gli spetta cioè in questo caso una somma maggiore rispetto alla semplice rivalutazione  monetaria. 
 
La Cassazione, sezione lavoro, n. 25742 del 10.12.2007, ha stabilito  che è da considerarsi infortunio occorso in occasione del   lavoro, meritevole dell’assistenza  dell’INAIL,   anche quello subito dal  lavoratore mentre si reca al lavoro con l’uso di un   mezzo proprio di trasporto,   se il mezzo pubblico non è adeguato alla necessità dell’utente.

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