E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione-sez. penale con la sentenza n. 46215 del 13 dicembre 2011. Si legge infatti nella sentenza che «il reato di violenza sessuale comporta obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 609-nonies, co. 2, del codice penale, qualora sia commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice».
Nel caso di cui alla sentenza, un insegnante aveva molestato un’alunna minorenne e, patteggiando la pena, era stato condannato ottenendo i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna. L’episodio, infatti, non era stato ritenuto particolarmente grave in ragione dell’assenza di congiunzione carnale tra la vittima e l’imputato essendosi concretizzata la condotta in carezze e palpeggiamenti. Il Procuratore presso la Corte d’appello aveva impugnato la sentenza contestando da un lato l’entità della pena e, quindi, l’erroneo riconoscimento di una minore gravità del fatto, dall’altro la mancata applicazione della sanzione accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado frequentate prevalentemente da minori.