La legge a tutela dei viaggiatori. Prossime disposizioni normative

 Treni in ritardo, voli annullati, passeggeri bloccati in aeroporto per giorni…

Ebbene, a partire dal 2012-2013, recependo una normativa europea,  la tutela dei singoli viaggiatori  verrà estesa anche ai trasporti marittimi e su strada (autobus a lunga percorrenza).

Ma vediamo come. Il nuovo disegno di legge prevede tre aspetti fondamentali. Il primo riguarda il diritto a ricevere informazioni tempestive: ovvero il diritto di ogni passeggero di venire a conoscenza della variazione dell’orario di un volo prima del check-in (come purtroppo avviene nella maggior parte dei casi) e dunque la possibilità, per il viaggiatore, di organizzarsi in modo alternativo.

 

Non solo. Il cliente avrà anche il diritto di conoscere le cause effettive del disservizio, affinchè possa accedere direttamente al rimborso, ove ce ne siano i requisiti (secondo punto della normativa).

Infatti, a tal proposito,  resta fermo il diritto al rimborso per il passeggero in ritardo, ma con qualche variazione. Le compagnie aeree o ferroviarie rimarranno  obbligate rimborsare il biglietto  (o parte di esso), laddove  il ritardo o l’annullamento sarà attribuibile a responsabilità dell’azienda senza una relazione effettiva con il kilometraggio.

 Per capirci, un guasto all’aereo darà diritto al rimborso, un uragano tropicale che impedisca il decollo no.

Trenitalia, infatti,  riconosce il rimborso per ritardi di almeno un’ora ma solo per i  treni intercity o ad alta velocità (solo con prenotazione). Invece, nel caso delle compagnie aeree, l’obbligo all’assistenza dipende dall’entità del ritardo in relazione al chilometraggio. Il passeggero, poi, avrà sempre diritto al rimborso se il ritardo supera le 5 ore e, per questo, decida di rinunciare.

Il terzo aspetto della nuova normativa sarà il diritto all’assistenza dei passeggeri, in ogni suo aspetto,  il che significa non solo un’assistenza blanda ma ,soprattutto, un vero e proprio diritto del passeggero a ricevere  “cibo e ospitalità a carico della compagnia di trasporto, telefonate o e-mail gratuite e la ricerca di un mezzo sostitutivo con cui arrivare a destinazione “.

E per i pacchetti turistici? Per la prima cosa bisogna essere certi di ciò che il viaggiatore ha acquistato.

Un pacchetto turistico è tale quando il cliente ha comprato almeno due di questi elementi:viaggio, alloggio e servizi aggiuntivi (per esempio un’escursione). Se è così, a rispondere di qualsiasi problema, sono il tour operator o l’agenzia viaggi a seconda che il problema sia addebitabile all’uno o all’altro. E questo è un vantaggio:ottenere un risarcimento in caso di disservizi è più semplice se il referente non è un hotel dall’altra parte del mondo.

In caso di “overbooking” , letteralmente “sovraprenotazione”, la compagnia aerea sarà tenuta,  per prima cosa, a chiedere al passeggero se è disposto a rinunciare al volo, a rimandarlo o a seguire una rotta alternativa , ma solo in cambio di un risarcimento economico. In caso contrario, alla vittima dell’ overbooking , spetterà assistenza, ospitalità ed il primo imbarco disponibile, anche se in una classe superiore a quella pagata (se invece il passeggero subisce un declassamento, avrà diritto al rimborso della differenza).

Un consiglio? Il codice civile, all’art. 2951 c.c., stabilisce, quale termine prescrizionale per far valere i diritti che derivano dal trasporto di persone, 1 anno.  Ciò significa che è possibile richiedere il risarcimento danni entro 12 mesi dall’avvenuto viaggio.  Per tale motivo, se volete far valere i vostri diritti in maniera celere, conservate tutto il materiale del vostro contratto di viaggio in originale non essendo sempre sufficiente, in caso di giudizio, l’esibizione in copia. 

Lascia un commento