LA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI : LE CONVIVENZE DI FATTO SONO REGOLATE TRAMITE GLI AVVOCATI

La  legge sulle unioni civili  ( Legge 20 maggio 2016, n. 76 ) va a regolamentare  oltre alle unioni civili anche le  convivenze di fatto prevedendo la possibilità    di stipulare  contratti che regoleranno il  rapporto di convivenza delle  coppie di fatto.  Tali contratti    potranno essere stipulati per il tramite di avvocati oltre che di notai.

La   legge dunque  inserisce  due nuove figure contrattuali   che affiancheranno quello tradizionale del matrimonio. 

Oltre, infatti, al  più noto  contratto delle unioni civili, riservato alle coppie formate da persone appartenenti allo stesso sesso, la legge inserisce anche la figura  contrattuale per regolare le  “convivenze di fatto”utilizzabile  sia dalle coppie etero che omo .    

La riforma  prevede  dunque  la possibilità di stipulare  il “contratto di convivenza”previsto dal comma 50 del testo, con cui le parti potranno disciplinare i rapporti patrimoniali   ( e non ) relativi alla loro vita in comune. Ed è proprio su questo fronte che nasce la nuova competenza in capo agli avvocati  che, insieme ai notai, saranno chiamati ad autenticare la sottoscrizione del contratto e degli  accordi riguardanti le sue modifiche e la sua risoluzione.Non si tratterà inoltre di una mera certificazione dell’autografia delle firme: l’avvocato e il notaio  faranno qualcosa in più, dovranno infatti attestare la liceità dell’accordo, in conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

 

Spetterà poi sempre ai professionisti che ricevono l’atto provvedere,  ai fini dell’opponibilità ai terzi, a trasmetterne copia -entro i successivi 10 giorni- al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.

 Per quanto riguarda  il contenuto di tale contratto, lo stesso  ha come oggetto necessario i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune , e  potrà riguardare -contenuto eventuale- anche l’indicazione della residenza comune, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, nonché la scelta del regime di comunione legale dei beni.  Tale  contratto non potrà  essere sottoposto a termine o condizione, dovrà essere, cioè, necessariamente a tempo indeterminato, ferma restando la possibilità per le parti di risolverlo o di recedere da esso, nei casi determinati dalla legge,  o , sempre , di scioglierlo per mutuo consenso. 

Lascia un commento