La legge sulle unioni civili ( Legge 20 maggio 2016, n. 76 ) va a regolamentare oltre alle unioni civili anche le convivenze di fatto prevedendo la possibilità di stipulare contratti che regoleranno il rapporto di convivenza delle coppie di fatto. Tali contratti potranno essere stipulati per il tramite di avvocati oltre che di notai.
La legge dunque inserisce due nuove figure contrattuali che affiancheranno quello tradizionale del matrimonio.
Oltre, infatti, al più noto contratto delle unioni civili, riservato alle coppie formate da persone appartenenti allo stesso sesso, la legge inserisce anche la figura contrattuale per regolare le “convivenze di fatto”, utilizzabile sia dalle coppie etero che omo .
La riforma prevede dunque la possibilità di stipulare il “contratto di convivenza”previsto dal comma 50 del testo, con cui le parti potranno disciplinare i rapporti patrimoniali ( e non ) relativi alla loro vita in comune. Ed è proprio su questo fronte che nasce la nuova competenza in capo agli avvocati che, insieme ai notai, saranno chiamati ad autenticare la sottoscrizione del contratto e degli accordi riguardanti le sue modifiche e la sua risoluzione.Non si tratterà inoltre di una mera certificazione dell’autografia delle firme: l’avvocato e il notaio faranno qualcosa in più, dovranno infatti attestare la liceità dell’accordo, in conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Spetterà poi sempre ai professionisti che ricevono l’atto provvedere, ai fini dell’opponibilità ai terzi, a trasmetterne copia -entro i successivi 10 giorni- al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.
Per quanto riguarda il contenuto di tale contratto, lo stesso ha come oggetto necessario i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune , e potrà riguardare -contenuto eventuale- anche l’indicazione della residenza comune, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, nonché la scelta del regime di comunione legale dei beni. Tale contratto non potrà essere sottoposto a termine o condizione, dovrà essere, cioè, necessariamente a tempo indeterminato, ferma restando la possibilità per le parti di risolverlo o di recedere da esso, nei casi determinati dalla legge, o , sempre , di scioglierlo per mutuo consenso.