LA “PORTABILITA'” DEL MUTUO

Con la legge Bersani-bis ( legge 2 aprile 2007 n.40) viene introdotto il principio della “portabilità” anche in materia di mutui bancari, di aperture di credito  e di altre forme di finanziamento concesse da intermediari bancari e finanziari. 
In pratica l’utente-consumatore ( ovvero il soggetto cd. “debole” del rapporto) ha la possibilità  di trasferire, senza spese,  il contratto ad un altro soggetto che offra ( o sembra offrire) condizioni contrattuali di maggior favore rispetto al precedente. L’art.8 della legge Bersani-bis, infatti, consente al debitore  di sostituire un nuovo creditore al vecchio, conservando l’originario contratto.  Trattasi in pratica del vecchio istituto della surrogazione per volontà del debitore di cui all’art. 1202 del  codice civile che viene per l’occasione rispolverato con l’aggiunta di una serie di condizioni legislative favorevoli al  debitore, quali l’esclusione di penali o di altri oneri di qualsiasi natura.
Non solo: a rendere conveniente la surrogazione vi è la “neutralità” fiscale di  tutta l’operazione: ovvero al debitore non costa nulla in termini di tasse ed imposte ( secondo l’Agenzia del Territorio, trova unicamente applicazione la tassa ipotecaria dovuta per l’annotazione a margine dell’iscrizione, in caso, è ovvio, che si tratti di mutuo fondiario, ovvero di mutuo garantito da ipoteca sull’immobile), ed inoltre il debitore   conserva i benefici fiscali di cui all’originario contratto, quale per esempio il beneficio della detrazione degli interessi passivi cui abbia eventualmente  diritto  per essere stato il finanziamento principale destinato all’acquisto della prima casa o all’acquisto di immobile per l’esercizio della propria attività professionale.
Se trattasi di mutui fondiari, in tale legge è previsto che il debitore possa trasferire senza spese l’ipoteca iscritta a garanzia di un vecchio mutuo in un nuovo  contratto concesso da altra banca o altro intermediario. Ciò comporta che, essendo l’ipoteca la stessa, l’importo del mutuo non può essere superiore rispetto al precedente, ma possono essere modificati durata e tasso, e si conservano,  altresì , come detto, le agevolazioni fiscali del vecchio contratto.
Il tutto, si ripete,  senza oneri,  nè spese, nè penali.  Il comma 3-bis ( introdotto dalla finanziaria di quest’anno) del suddetto art. 8, inoltre, vieta  alle banche anche di imporre al cliente spese  o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l’istruttoria e per gli accerrtamenti catastali , che devono svolgersi secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi.  
Per quanto riguarda i soggetti interessati a tali favorevoli disposizioni, essi sono tutti gli utenti  del  servizio bancario o finanziario ( anche imprese e società, dunque) e non solo   i consumatori in senso stretto di cui al codice del consumo ( Decreto Leg.vo n. 206/2005).  A far propendere per tale tesi più estensiva,  vi è sia la circostanza che, in altre sedi, quando il legislatore intendeva limitare la tutela solo ai consumatori in senso stretto, lo ha fatto apertamente, sia la lettera dell’art. 8 in questione ove non vi è alcun riferimento al consumatore o all’utente in genere, ma solo al “debitore” che, come è noto, può essere sia una persona fisica che una persona giuridica.  
Si segnala, infine, che l’Autorità Antitrust ha di recente sanzionato ( ma i provvedimenti pare siano stati  annullati) per svariati milioni di euro  diversi Istituti di credito   per non aver informato correttamente gli utenti sulle nuove favorevoli disposizioni , proponendo la sostituzione del mutuo in luogo della surrogazione, o per aver attivato la portabilità del mutuo ma con oneri a carico del cliente. 
L’informazione, dunque, che in tutti i campi è fondamentale , in materia bancaria è tanto  determinante quanto  difficile da acquisire. In questa materia, infatti, la confusione regna sovrana, forse perchè  chi ha più interesse alla chiarezza è anche il soggetto economicamente più debole.

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