La vendita di semi di cannabis non è reato.

 

La Corte di Cassazione Penale a Sezioni Unite è stata chiamata a decidere se la pubblicazione e la messa in vendita di semi di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti configuri il reato di istigazione all’uso delle stesse di cui all’art. 82, comma 1, T.U. stupefacenti.  

 Le Sezioni Unite della Corte,  con  sentenza n.47604/2012,  hanno chiarito che “l’offerta in vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, correlata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato di cui all’articolo 82 T.U. stupefacenti, salva la possibilità di sussistenza dei presupposti per configurare il delitto previsto dall’articolo 414 codice penale con riferimento alla condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti”.   E per  stabilire se si tratti oppure no di reato, i Giudici dovranno analizzare l’aspetto soggettivo ovvero la  presenza o meno della  volontà,  di chi offre in vendita i semi,  di istigare altri ad usare stupefacenti:  un elemento soggettivo che i giudici  di merito dovranno verificare analizzando, per esempio,  il  contenuto dell’inserzione pubblicitaria.

In ogni caso, spiega la corte, “la mera offerta in vendita di semi di pianta dalla quale siano ricavabili sostanze stupefacenti – per es. di cannabis-   non è penalmente rilevante, configurandosi come atto preparatorio non punibile perché non idoneo in modo inequivoco alla consumazione di un determinato reato, non potendosi dedurne l’effettiva destinazione dei semi”.

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