La legge sul divorzio, all’articolo 5 della legge 789/1970, nel testo riformato con la legge 74/1987, prevede la possibilità per i coniugi divorziandi di accordarsi stabilendo che l’assegno di divorzio, anzicchè essere periodico, sia versato “una tantum”, ovvero una volta per tutte, dal coniuge obbligato. In questo caso, dunque, l’assegno di divorzio “una tantum” viene determinato e pagato una volta per tutte al coniuge avente diritto. Non solo, le parti possono accordarsi anche nel senso di prevedere a favore del coniuge che ha diritto all’ assegno di divorzio, in luogo di quest’ultimo, l’attribuzione in suo favore di un bene, o di altra utilità, definendo così una volta per tutte i rapporti patrimoniali tra di loro intercorrenti.
A tutela del coniuge economicamente più debole è previsto che l’accordo debba essere confermato dal Tribunale, che ne deve controllare l’equità.
Si tratta di un negozio di natura sostanzialmente transattiva, previsto dalla legge che ne subordina l’efficacia all’approvazione da parte del tribunale. Ciò comporta che, una volta che l’accordo si sia perfezionato e sia stato confermato dal giudice con una sentenza che ne abbia sancito la congruità, esso diventa definitivamente efficace, conferendo al coniuge beneficiario il diritto all’attribuzione patrimoniale ivi pattuita, sia essa una somma di danaro o il trasferimento di un diritto reale o di altra utilità. Da tale momento, essendo divenuto efficace il negozio transattivo intercorso tra le parti, le vicende personali dei coniugi diventano irrilevanti rispetto a esso, cosicché il mutamento delle rispettive condizioni economiche, la morte, ovvero il passaggio a nuove nozze dell’avente diritto, non influiscono in alcun modo sulla sorte del diritto che ne forma oggetto.