E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione sez I con sentenza n. 11894 del 9/6/2015 con la quale ha affermato che le spese straordinarie ( ovvero quelle scolastiche, mediche e ricreative, non prevedibili a priori ) vanno previste a parte e non possono essere ricomprese nell’assegno di mantenimento dei figli posto a carico del genitore non collocatario della prole o non affidatario.
Ed infatti, secondo la Corte, occorre partire dalla definizione di spese straordinarie, dovendosi intendere per esse quelle che, per la loro rilevanza e imponderabilità,esulano dall’ordinario regime di vita dei figli. La loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno ordinario di mantenimento può dunque rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dalla legge. Poiché, infatti, è normativamente previsto che l’assegno di mantenimento dei figli corrisponda ad un criterio di adeguatezza, la soluzione della forfettazione delle spese straordinarie potrebbe privare la prole delle cure e degli apporti necessari, con conseguente loro pregiudizio. Pertanto, afferma la Cassazione, la soluzione di stabilire aprioristicamente in via forfettaria l’importo di ciò che, in realtà, è imprevedibile e incalcolabile, introduce nell’individuazione del contributo in favore della prole una sorta dialea incompatibile con i principi che regolano la materiaa tutela morale e materiale dei minori.
Le spese straordinarie, dunque, dovranno essere determinate a parte e saranno poste a carico di entrambi i genitori al 50% ognuno, a meno che uno dei coniugi non percepisca l’assegno di mantenimento ( non abbia, cioè, redditi propri) dall’altro: in tal caso tali spese potranno gravare totalmente su quest’ultimo.