La Corte di Cassazione , con sentenza del 17.11.2009 n. 24248, in accoglimento del ricorso proposto da un automobilista multato, ha affermato il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, se si passa con il rosso ad un semaforo che non sia posto ad un incrocio, l’infrazione deve essere contestata immediatamente all’automobilista imprudente, pena la nullità della contravvenzione.
In questo caso infatti ( attraversamento con il rosso ad un semaforo posto su strada rettilinea e senza intersezioni) non è possibile inviare per posta all’automobilista la contravvenzione. Tale possibilità di invio per posta è infatti possibile, ai sensi dell’articolo innanzi citato, solo nei seguenti casi: 1) attraversamento ad un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; 2) sorpasso in curva; 3) accertamento della violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto; 4) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo al passaggio del veicolo; 5) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
Se vi arriva una multa a casa, dunque, dovete fare attenzione che si tratti di un caso di infrazione tra quelli elencati che consente alla pubblica autorità la contestazione successiva alla infrazione stessa e soprattutto dovete verificare che sul verbale sia indicata la motivazione della mancata contestazione immediata dela violazione commessa. Altrimenti, come afferma la Cassazione, il verbale è annullabile e potete dunque ricorrere al Giudice di Pace competente ( quello del luogo della commessa infrazione) per ottenere l’annullamento dello stesso.