Si può commettere il reato di violenza sessuale continuata ( artt. 81 c.p.c e 609 bis c.p.) anche in una relazione amorosa di carattere sadomasochista, ed anche quando gli atti sessuali costituenti reato, in quanto privi del consenso della vittima, si sono alternati a rapporti sessuali ugualmente di carattere violento ma voluti dalla vittima stessa, e dunque non costituenti reato. Non solo: si commette il reato di violenza sessuale anche quando il consenso, pur inizialmente espresso dalla vittima, nel corso del rapporto sessuale venga meno.
Questo è quanto si evince da una sentenza della Corte di cassazione penale – la n. 37916 del 01.10.2012- che ha destato qualche perplessità nell’ambito degli operatori del diritto. E le perplessità nascono proprio dalla natura sadomaso della relazione “amorosa”, nel caso posto all’esame della Corte, tra l’autore del reato e la vittima dello stesso : relazione nella quale i protagonisti hanno sempre volutamente praticato un sesso violento, accompagnato cioè da calci pugni schiaffi, ecc., insulti e minacce varie.
Ebbene, la Cassazione , ritenendo attendibile e credibile la persona offesa del reato – unica testimone dello stesso, come è frequente che succeda, trattandosi di violenza sessuale-, ha ritenuto sussistere il reato di violenza sessuale continuata anche se nel corso del processo di merito è stato dimostrato che la vittima, ovvero la parte masochista della relazione, in molti amplessi precedenti e successivi a quelli considerati reato, era consenziente.
E’ evidente, allora, il rischio a cui va incontro chi si dedica a pratiche sadomaso, sia che interpreti il ruolo di carnefice sia quello di vittima. La vittima, infatti, corre il rischio di trovarsi coinvolta in situazioni che non può più controllare, mentre la parte che svolge il ruolo di “carnefice” deve essere ben attenta a verificare che il consenso, dato all’inizio della relazione, continui a sussistere nel suo svolgimento. Anzi, anche per quanto riguarda le singole pratiche sessuali, deve verificare che il consenso, dato all’inizio dell’amplesso, continui a sussistere nel corso dello stesso.
Dovrebbe cioè, il carnefice, domandare alla vittima, prima di ogni atto sadomaso : “ sei consenziente ? Posso farlo?”, snaturando però, in questo modo, anche l’essenza stessa della pratica. Una soluzione potrebbe essere allora quella di premunirsi di un consenso liberatorio scritto!