Nei rapporti sadomaso occorre il consenso continuato della vittima, altrimenti è violenza sessuale

 

Si può commettere  il  reato di violenza sessuale continuata ( artt.  81 c.p.c e 609 bis c.p.) anche    in  una  relazione amorosa  di carattere sadomasochista,   ed anche quando gli atti sessuali    costituenti reato, in quanto privi del consenso della vittima,  si sono alternati  a rapporti sessuali ugualmente di carattere violento  ma voluti dalla vittima stessa,  e dunque non costituenti reato. Non solo: si commette il reato di violenza sessuale anche quando il consenso, pur inizialmente espresso dalla vittima,  nel corso del rapporto sessuale venga   meno.    

Questo è quanto si evince  da una sentenza   della  Corte di cassazione penale – la  n. 37916 del 01.10.2012-  che ha destato  qualche perplessità nell’ambito degli  operatori del diritto. E le perplessità nascono proprio dalla natura sadomaso della relazione  “amorosa”,  nel caso posto all’esame della Corte,  tra l’autore del reato e la vittima dello stesso :  relazione  nella quale i protagonisti hanno sempre volutamente praticato  un sesso violento,  accompagnato cioè   da calci pugni schiaffi, ecc.,  insulti  e minacce varie. 

 

Ebbene, la Cassazione , ritenendo attendibile e credibile la persona offesa del reato – unica testimone dello stesso,  come è frequente che succeda, trattandosi di violenza sessuale-, ha ritenuto sussistere il reato di violenza   sessuale continuata anche se nel corso del processo di merito è stato dimostrato che la vittima,  ovvero la parte masochista della relazione, in molti amplessi precedenti e successivi a quelli considerati reato,  era consenziente. 

E’ evidente, allora,  il  rischio   a cui va incontro chi si dedica a  pratiche sadomaso, sia che interpreti il ruolo di carnefice sia quello di vittima.  La vittima,   infatti,  corre il rischio di  trovarsi coinvolta in situazioni che non può  più  controllare, mentre   la parte  che svolge il ruolo di  “carnefice” deve essere ben attenta a verificare che il consenso,  dato all’inizio della relazione,   continui  a sussistere  nel suo svolgimento.  Anzi, anche per quanto riguarda le singole pratiche  sessuali,  deve verificare che il consenso, dato all’inizio dell’amplesso, continui a sussistere nel corso dello stesso.

Dovrebbe cioè,  il carnefice, domandare alla vittima, prima di ogni atto sadomaso : “ sei consenziente ? Posso farlo?”, snaturando  però,  in questo modo,   anche l’essenza stessa della pratica.   Una  soluzione potrebbe essere allora quella di premunirsi di un consenso liberatorio scritto

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