La violazione dell’obbligo di fedeltà comporta il diritto del tradito ad ottenere il risarcimento del danno.
Sapevamo già che in caso di imperdonabile tradimento del coniuge, o comunque nel caso di tradimento che renda insopportabile la prosecuzione della convivenza, è possibile rivolgersi al Giudice ed ottenere una pronuncia di separazione con addebito.
La novità, espressa nella sentenza n. 8862/2012 della Cassazione, sta nella possibilità, da parte del tradito, di agire in giudizio contro il traditore onde ottenere il risarcimento del danno morale conseguente alla lesione di beni inerenti alla persona umana, come la salute, la privacy, l’onore, la dignità ed i rapporti relazionali, tutti diritti costituzionalmente protetti. E ciò, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, anche quando i coniugi abbiano optato per una separazione consensuale, sempre che il tradimento sia stato particolarmente plateale o si sia concretizzato in comportamenti eccessivamente offensivi ed irrispettosi del coniuge tradito.