SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI VIETA ALLE BANCHE L’AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE”

Il  Tribunale di Bari (con sentenza del 29 ottobre 2008 n.113),  Sezione distaccata di Rutigliano,  ha statuito la nullità, ai sensi degli articoli 1283, 1284 e 1419 del codice civile,  della clausola inserita nel contratto di mutuo, stipulato  tra una Banca ed un privato, laddove nella sostanza prevede un interesse ultralegale in quanto consente alla banca di realizzare  una difformità a suo favore tra il tasso   pattuito nel contratto ed il tasso nella realtà poi effettivamente applicato dalla stessa  nel piano di ammortamento.  Questa sentenza è di sicuro “interesse” per il consumatore perchè fa finalmente  giustizia su una prassi praticata da quasi tutte le banche italiane nei contratti di mutuo. 

Si tratta di mutui basati sull’ammortamento “alla francese” nel quale le rate sono costanti , composte dalla somma della quota  capitale ( che cresce progressivamente) e della quota interessi ( che decresce con il procedere del pagamento delle rate) e calcolate con la formula dell’interesse composto ( cioè del calcolo di interessi sugli interessi, ovvero del meccanismo dell’anatocismo). la consulenza tecnica  richiesta dal giudice in questo processo ha, infatti, evidenziato che, nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo e nel   corso del relativo rapporto, era stato applicato un tasso effettivo superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del contratto. Afferma dunque il Giudice in sentenza  :  mentre nella parte letterale del  contratto si stabilisce un tasso rispettoso del sistema civilistico italiano della maturazione dei diritti civili , nel piano di ammortamento viene applicato in maniera del tutto inaspettata, quanto illegittima, il cosiddetto ammortamento alla francese: ossia un metodo che comporta la restituzione con una proporzione più elevata in quanto contiene  una formula di matematica attuariale, giusta la quale l’interesse applicato è quello composto e non già  quello semplice ( previsto dal nostro codice civile  all’art. 821 comma 3 ).”

 Occhio ai contratti di mutuo stipulati, dunque: se rilevate la presenza degli stessi meccanismi sanzionati con la predetta sentenza, non esitate a rivolgervi ad un avvocato di vostra fiducia.   

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