Reato di stalking a mezzo “Facebook”

Con la sentenza num. 32404 del 30 agosto 2010, la Corte di Cassazione,sezione penale, ha stabilito che rischia una condanna per stalking anche chi minaccia una persona con video e messaggi inviati tramite Facebook.
Il caso posto all’attenzione dei giudici di legittimità -e che ha dato adito alla sentenza in oggetto- riguardava un uomo che aveva inviato filmati a luce rosse e fotografie al profilo facebook della sua ex-fidanzata, minacciandola di divulgare, detto materiale, oltre che nella sua pagina di facebook, anche a terze persone, se non decideva di tornare con lui.

L’uomo, protagonista della vicenda, veniva infatti condannato, sia in primo che in secondo grado, per atti persecutori (elemento caratterizzante proprio il reato di stalking). Ma con quali motivazioni?
 L’uomo, con il suo atteggiamento costantemente vessatorio, aveva posto in essere, intenzionalmente, gravissimi comportamenti atti a perseguitare la sua vittima quali, a titolo di esempio, l’invio di video, foto e messaggi che lo ritraevano durante i rapporti sessuali che intratteneva con lei e, soprattutto, la divulgazione,continuata e mirata, di detto materiale informatico in “uno spazio virtuale” accessibile a tutti gli amici della donna, quale la home di facebook (uno di questi video era stato, infatti, inviato anche al nuovo compagno della donna con effetti, infatti, devastanti). 
Queste condotte avevano generato, nella donna, uno stato d’animo di profondo disagio e paura
La Suprema Corte, per questi motivi, ha quindi deciso di confermare il dictum dei due gradi di merito precisando, nella propria motivazione, che “la persecuzione attuata con video e messaggi tramite facebook può essere di per sé idonea a configurare il reato di stalking”.

Ebbene, al fine di comprendere al meglio la portata innovativa di questa sentenza che vede l’utilizzo di un social network quale strumento per la commissione di specifici reati, cerchiamo di comprendere al meglio quali sono gli elementi che tipizzano il delitto di stalking.

Perché sussista il delitto di stalking, introdotto dal d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, è necessario il ripetersi di condotte minacciose o moleste ai danni una specifica persona (i cd. “atti persecutori”). Le condotte, inoltre, debbono produrre l’effetto di provocare, nella vittima, disagi psichici oltre ad un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero il timore per la propria incolumità o quella di persone care o ancora una rilevante alterazione delle proprie abitudini di vita.

Ed infatti, il quid pluris che caratterizza il reato in esame rispetto alle minacce ed alle molestie, in sintesi, è costituito da due elementi:

a) la reiterazione delle condotte le quali, per dirsi ripetitive, devono essere minimo 2, essendo questo uno dei reati abituali;

b) la produzione di un grave e perdurante stato di ansia o di paura o di un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o una alterazione, non voluta, delle proprie abitudini di vita.

Il dolo richiesto è generico e deve necessariamente ricomprendere anche la rappresentazione, in capo all’agente, dell’evento lesivo.

Ricordatevi, però, che nel delitto in questione sono previste delle aggravanti, ovvero: il reato è aggravato se commesso da un ex o da qualcuno con cui la vittima abbia avuto una relazione affettiva. E’, inoltre, prevista la reclusione da uno a sei anni se il reato è commesso in danno di minore, donna incinta o di una persona disabile
Si deve procedere, inoltre, su querela della persona offesa che deve denunciare i fatti entro sei mesi.

Ebbene, terminati questi doverosi cenni sul delitto di stalking, mi è doveroso sottolinearvi che attualmente è in funzione, 24 h su 24, un numero verde, ovvero il numero 1522, presso il dipartimento per le pari opportunità, a favore delle vittime di stalking, per fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica alle vittime e per comunicare alle autorità, nei casi di urgenza, e su richiesta della vittima, i reati segnalati.

Inoltre, tutte le vittime dei reati di violenza sessuale possono, ex lege, essere ammesse al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito che la legge prevede.

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