Con la recente sentenza n. 180 del 19 giugno 2009 la Corte Costituzionale ha chiarito che chi ha subito un danno in seguito ad un sinistro stradale, non è obbligato ad attivare la procedura dell’indennizzo diretto prevista dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni (entrato in vigore il 1° febbraio del 2007), ma ha facoltà di richiedere il risarcimento dei danni anche alla persona che ha causato il sinistro ed alla sua compagnia di assicurazioni.
Il caso concreto che ha dato origine alla statuizione della Corte Costituzionale è un giudizio di risarcimento danni per sinistro stradale intentato innanzi ad un Giudice di Palermo che ha rimesso alla Corte la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 149 del cod. delle Ass.ni, secondo cui i danneggiati possono rivolgere la richiesta di risarcimento solo all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. E ciò per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La Corte delle Leggi ha ritenuto, dunque, non sussistere l’illegittimità di tale articolo in quanto, in virtù di una interpretazione letterale dello stesso, l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una mera facoltà (e non come un obbligo) per il danneggiato-consumatore, ponendosi quindi in alternativa con l’azione “tradizionale”, da proporre, ai sensi dell’art. 2054 del codice civile, contro l’autore del danno e la sua compagnia assicuratrice.
Pertanto, alla luce di quanto appena statuito dalla Suprema Corte, è applicabile, a scelta del danneggiato, sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale, anche la procedura precedente, di richiesta del risarcimento del danno al responsabile del sinistro ed alla sua compagnia. E ciò, perché, precisa la Corte, il Codice delle Assicurazioni si pone come una normativa di ulteriore tutela per il danneggiato- consumatore e non può dunque essere interpretato in un senso che lo penalizza, rispetto agli altri consumatori, privandolo di azioni stabilite in via generale dal codice civile.
Ciò comporta anche la soluzione definitiva dell’altra questione posta dal risarcimento diretto, ovvero il diritto del danneggiato – consumatore, di servirsi, anche in questo caso, di un legale di sua fiducia che lo assista nella trattativa di liquidazione del danno nei confronti della sua compagnia di assicurazioni, con spese da porre a carico di quest’ultima.
Ed infatti, nonostante l’inviolabilità di tale diritto, costituzionalmente garantito dall’art. 24 della Cost., è invalsa, dopo l’avvento dell’indennizzo diretto, la fuorviante tendenza delle compagnie di assicurazioni di far ritenere ai propri clienti- danneggiati la non necessità di farsi assistere da un legale di fiducia, pena la non rimborsabilità della relativa spesa. Tale tendenza è assolutamente illegittima in quanto il diritto alla difesa, per legge, deve essere garantito non solo nel corso del giudizio ma anche durante la fase delle trattative stragiudiziali, come ribadito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 11606/2005 e 2275/2006, che includono anche le trattative nella categoria del danno risarcibile, in quanto preparatorie ad un eventuale giudizio.
Si riporta a tal proposito la massima della sentenza della Cassazione innanzi citata ( n. 2275/2006) : “In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con l. n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle rispettive spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali”.
E’ evidente infatti che tale diritto alla tutela legale, ormai pacifico nella procedura stragiudiziale di risarcimento contro la compagnia assicuratrice del danneggiante, deve a maggior ragione essere garantito nella procedura di indennizzo diretto, dove è più alto ancora il rischio del danneggiato consumatore, visto il rapporto contrattuale in essere tra le parti, di soggiacere a clausole vessatorie, unilateralmente imposte dalla propria compagnia di assicurazioni. E’proprio dunque nel caso di risarcimento diretto che si impone ancor di più la necessità di garantire al consumatore la tutela legale, con pagamento delle relative spese a carico della compagnia! A tale ragionamento era già arrivato un Giudice di Pace di Cagliari con un’ordinanza del febbraio 2008 nella quale sottolineava la situazione di disparità che pone in netto svantaggio il danneggiato-consumatore nei confronti delle compagnie assicuratrici. Il consumatore infatti, osserva il Giudice di Pace, quando non è assistito da un legale si trova a dover sottostare alle condizioni risarcitorie imposte dalla propria compagnia che gode di una posizione prevalente, accontentandosi di quanto viene offerto dai liquidatori, i quali hanno come loro primo obiettivo di rispettare le esigenze di bilancio delle assicurazioni dove prestano servizio. Il nuovo sistema risarcitorio dell’indennizzo diretto, dunque, non tutela affatto il danneggiato-consumatore, visto il chiaro incontestabile conflitto di interessi tra l’assicuratore-liquidatore del danno, che vuole contenere i costi dei sinistri, e il danneggiato-creditore che vorrebbe ottenere il massimo risarcimento.
Vi consigliamo dunque, non appena subìte un sinistro stradale, di rivolgervi subito al Vostro legale di fiducia che, durante la delicatissima fase di trattativa con la compagnia di assicurazioni, potrà più scientemente vagliare la congruità della somma offerta dalla compagnia e l’opportunità o meno di rivolgersi al Giudice onde ottenere un miglior risarcimento.
Infatti la materia dell’infortunistica stradale richiede specifiche competenze e conoscenze, sia legislative che giurisprudenziali, che solo gli studi legali possono garantire.
Quindi non accontentatevi passivamente di quello che le assicurazioni Vi offrono, ma rivolgetevi subito ad un avvocato che tuteli i vostri interessi.
A tal proposito, Vi segnaliamo che il nostro Studio Legale, operante nelle zone di Salerno e Napoli (e relative province), Vi propone una qualificata assistenza completamente gratuita durante tutta la fase stragiudiziale e, in caso di fallimento della trattativa o di non completa soddisfazione ( maggior avere) , Vi assisterà e difenderà, laddove sussistano i presupposti, nella successiva fase giudiziale, con il solo pagamento del contributo unificato previsto per legge.