Quando si verificano fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza ciascuno dei coniugi può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per richiedere la separazione.
La separazione personale dei coniugi può essere “giudiziale” (ovvero contenziosa) o “consensuale”.
Quando si verificano fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza ciascuno dei coniugi può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per richiedere la separazione.
La separazione personale può essere “giudiziale” (ovvero contenziosa) o “consensuale”. Nel secondo caso viene chiesta congiuntamente da entrambi i coniugi che, all’uopo, possono rivolgersi ad un unico avvocato che redigerà il ricorso per entrambi. Nel ricorso saranno indicate le condizioni della separazione, così come concordemente determinate dai coniugi ed il Tribunale si limiterà ad omologare la separazione e gli accordi raggiunti dai coniugi, con provvedimento emesso in Camera di Consiglio in tempi generalmente brevi.
Può però accadere che il Tribunale decida di non omologare l’accordo perché ritenuto in contrasto con gli interessi dei figli (se ci sono) o con norme di legge.
Sia in caso di separazione consensuale che giudiziale, il Tribunale competente a decidere sulla separazione è quello del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi o, in mancanza, il Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o domicilio.