La Corte d’appello di Napoli, con recente ordinanza ( del 30/03/2016, depositata il 05/04/2016) , ha ordinato la trascrizione di due sentenze francesi di adozione incrociata dei figli di due donne, coniugate, che ne avevano fatto richiesta ( ovvero: ognuna aveva richiesto, ed ottenuto, l’adozione del figlio dell’ altra).
Questi i fatti: due donne, unite da una relazione affettiva da oltre 30 anni, con una pratica di inseminazione artificiale partorirono due figli. Convolavano poi a nozze innanzi all’Ufficiale di Stato Civile di un comune della Francia. Successivamente, il Tribunale civile di Lille, compulsato dalle due donne, emetteva due sentenze di adozione dei rispettivi figli da parte di ciascuna madre. Sentenze divenute definitive e dichiarate esecutive. A maggio scorso, dunque, le donne si rivolgevano all’Ufficiale di Stato Civile italiano per chiedere la trascrizione di dette sentenze di adozione, ma la loro richiesta veniva rigettata dal Sindaco ove elle abitavano in quanto: “le sentenze di adozione richiamavano come evento relativo alla filiazione il matrimonio contratto in Francia, che era improduttivo di effetti in Italia”. Tale tesi del sindaco veniva confermata dal Tribunale di Avellino a cui ricorrevano le due madri. Nel frattempo, però, il matrimonio delle due donne veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del loro Comune di residenza a seguito del provvedimento della Corte d’appello di Napoli a cui si erano rivolte le donne. Le stesse, dunque, si rivolgevano nuovamente a tale Corte per richiedere, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, il riconoscimento delle sentenze di adozione.
E la Corte di Appello di Napoli, dimostrandosi all’avanguardia e degna rappresentante della tradizione giuridica partenopea, ha ritenuto possibile il riconoscimento ed ha ordinato all’Ufficiale di Stato civile la trascrizione delle due sentenze. Nella specie, la Corte ha ritenuto che si trattasse di “adozione nazionale straniera francese da parte di due donne coniugate dei rispettivi figli biologici, che secondo la loro legge personale (artt. 343 e ss.code civil) possono adottare in forma piena e legittimante un minore, compreso il figlio minore dell’altro coniuge”.
Si applicano pertanto al caso di specie, secondo la Corte, gli artt. 65 e 66 della l. n. 218/1995 che prevedono che “i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, nonché all’esistenza di rapporti di famiglia, come quelli di volontaria giurisdizione, hanno effetto nell’ordinamento italiano e sono quindi riconosciuti, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, quando producono effetti nell’ordinamento dello Stato in cui sono stati pronunciati, non sono contrari all’ordine pubblico e sono stati rispettati i diritti della difesa”.
Ebbene, le sentenze in esame, afferma la Corte, hanno piena efficacia in Francia, occorrendo solo valutare, per poterle riconoscere in Italia, se le stesse debbano ritenersi contrarie all’ordine pubblico italiano. E, per risolvere il dilemma, la Corte ritiene rilevante considerare “il concetto di ordine pubblico a fini internazionalprivatistici” che identifica con quello indicato con l’espressione “ordine pubblico internazionale”, da intendersi “come complesso di principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo”.
La Corte dunque dà una lettura di ordine pubblico aperta ai principi fondamentali degli altri ordinamenti con cui il nostro deve venire necessariamente in relazione, e ciò ai sensi dell’art. 117 della nostra Costituzione cheimpone alla legislazione italiana il rispetto dei vincoli derivanti dai trattati internazionali e dalla partecipazione all’Unione Europea.
La Corte, dunque, proprio sulla base di questa nozione di ordine pubblico internazionale, ha ritenuto trascrivibile nei registri dello Stato Civile italiano , prima il matrimonio contratto in Francia dalle ricorrenti, cittadine francesi e , successivamente, le due sentenze francesi di adozione.
Detta decisione, osservano i giudici, si iscrive in quella dottrina che ammette “la libera portabilità degli status” nell’ambito dell’Unione Europea, applicando la quale non può precludersi il riconoscimento in Italia delle sentenze di adozione in questione che conferiscono gli status di figli legittimi di ognuna delle due donne, ai figli di entrambe, coniugate validamente secondo la legislazione dello stato di cittadinanza.
Oltretutto, ricordano i Giudici, il riconoscimento dell’adozione corrisponde all’interesse superiore del minore, secondo quanto previsto dalla Corte EDU che sottolinea l’obbligo per l’autorità giudiziaria di uno Stato aderente alla Convenzione, di assumere decisioni riguardanti i minori tenendo conto del loro superiore interesse al mantenimento della propria vita familiare, ai sensi dell’art. 8 Cedu , ribadendo il principio secondo cui “anche le relazioni omosessuali rientrano nella nozione di vita familiare”.
In virtù di tale contesto normativo di riferimento, la Corte d’appello ha ritenuto, dunque, non contrario all’ordine pubblico un provvedimento straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra persone coniugate, anche dello stesso sesso, e i rispettivi figli, una volta valutato in concreto che il riconoscimento dell’adozione corrisponda all’interesse superiore dei minori al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure genitoriali.
E pertanto, i giudici partenopei, sulla scorta di tali considerazioni, hanno ordinato agli Ufficiali dello Stato Civile la trascrizione delle sentenze di adozione e l’aggiunta del cognome delle rispettive adottanti al cognome degli adottati.