“Il datore di lavoro è responsabile, per quanto riguarda la sicurezza dell’ambiente di lavoro, e ha l’obbligo di accertare la marchiatura CE delle macchine”. E’ quanto ha stabilito
Con la sentenza che qui si commenta
Secondo consolidata giurisprudenza il datore di lavoro è il principale destinatario delle norme antinfortunistiche previste a tutela della sicurezza dei lavoratori e, come tale ricade su di lui l’obbligo di conoscerle e di osservarle indipendentemente da carenze od omissioni altrui e da certificazioni pur provenienti da autorità di vigilanza.
Il datore di lavoro ha, inoltre, l’obbligo di accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati; è responsabile, quindi, dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, non essendo sufficiente ad esonerarlo da tale responsabilità la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “CE” oppure l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore.
L’ormai noto decreto legislativo n. 626/94, come successivamente integrato dal c.d. Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, modificato dal decreto correttivo n. 106/2009, precisa quali sono gli obblighi ai quali è tenuto il datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti. Ebbene, il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro e di accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri e idonei all’uso, rispondendo, in caso di omessa verifica, dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento e ciò a prescindere dalla eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi.