UNIONI CIVILI : COSA DICE LA NUOVA LEGGE

Finalmente anche  l’Italia si è dotata di una legge che permette a due cittadini dello stesso sesso di godere di diritti che, prima, erano riservati alle sole coppie eterosessuali. L’introduzione del nuovo istituto nasce dalla esigenza  di rispondere alle pressioni interne, da parte della magistratura – la   Corte Costituzionale e  la Corte di Cassazione-, ed a quelle esterne, ovvero:  la legislazione europea, nonché le sentenza di condanna inflitte all’Italia dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo  circa la necessità  di riconoscere anche alle coppie dello stesso sesso  gli stessi diritti delle coppie etero.  

Ed infatti l’Italia non è certo  all’avanguardia in materia:  le unioni civili sono da tempo regolamentate in 6 paesi dell’Unione Europea  ed  il matrimonio gay è previsto in 14 Stati membri.

 

Definizione. L’unione civile è considerata dal disegno di legge che sta per essere definitivamente approvato,  come “una formazione sociale specifica” tutelata ai sensi degliartt. 2e3 Cost;  tale  definizione è stata fortemente voluta per differenziare, almeno in linea di principio, le unioni civili dal matrimonio su cui si fonda la famiglia.

 L’unione si costituisce con le stesse modalità previste per il matrimonio(civile) ovvero mediante dichiarazione rilasciata all’Ufficiale di stato civile alle presenza di due testimoni (comma 2); l’unica differenza è che le unioni non sono precedute dalle pubblicazioni (comma 3) e che il minore di età non può contrarre l’unione, neppure con l’autorizzazione del Tribunale.  

Al momento della celebrazione dell’unione,  le parti possono scegliere quale cognome utilizzare come comune, scegliendolo tra i loro, anteponendolo o posponendolo al proprio. L’uso del cognome comune cesserà al momento dello scioglimento del vincolo.  Si noti, che,  nella disciplina del cognome,  viene effettuata in questa legge  una parificazione tra i soggetti contraenti che nel matrimonio “classico” non c’è.

 Circa il regime patrimoniale,  le parti contraenti il vincolo possono scegliere quale   regime patrimoniale applicare  alla loro unione; regime  che, in assenza di scelta, è quello della comunione. E ciò  proprio come nel matrimonio  eterosessuale, anzi  si applicano in questo caso tutte le norme che riguardano il regime patrimoniale della famiglia eterosessuale e l’impresa familiare, ad eccezione  di quanto previsto dall’ art. 165 c.c.(capacità del minore). 

Diritti e doveri: I componenti dell’unione acquisiscono reciprocamente i medesimi diritti  e i medesimi doveri,  ovvero quello all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione e alla partecipazione agli obblighi comuni, in proporzione rispetto alle proprie sostanze e alla capacità di lavoro professionale e casalingo. Rispetto al matrimonio non è previsto espressamente l’obbligo di fedeltà, ancorché lo stesso  possa essere ritenuto esplicazione del più generale dovere di solidarietà e rispetto della dignità dell’altro. Manca anche il dovere di collaborazione, che però, può  essere ritenuto un elemento del dovere all’assistenza morale e materiale.

La violazione dei doveri discendenti dall’unione – non essendo previsto l’istituto della separazione e dunque,  l’addebito- dovrebbe costituire fonte di risarcimento   e, presumibilmente, essere valutata dal Giudice ai fini delquantumdell’assegno dovuto alla parte dell’unione economicamente più debole sotto il profilo delle ragioni della decisione.

Il cuore della legge è poi rappresentato dal comma 20 che prevede che ai singoli componenti dell’unione civile si applichinosolo le norme del codice civile espressamente richiamatedalla legge nonché tutte le altre norme (previste in leggi, regolamenti, atti amministrativi, contratti collettivi),  purché tale applicazione sia necessaria “ad assicurare l’effettività di tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile”.

 In materia di successione ereditaria, l’unito civilmente avrà lo stesso trattamento del coniuge con riferimento all’indegnità,  alla quota di legittima,  all’ordine di chiamata nella successione legittima,  alla collazione,  e al patto di famiglia, mentre   non è parificato al coniuge per accedere all’adozione – e questa è una grave pecca della legge- ,  fermo restando “quanto consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”. Tale formulazione della legge pare destinata a salvare  l’attuale indirizzo giurisprudenziale che permette l’adozione in casi particolari,  ai sensi dell’art. 44 L. 184/1983, del figlio del partner,  anche all’interno della coppia (anche di fatto) dello stesso sesso.

 Lo Scioglimento dell’unione è   disciplinato dai commi 22, 23,24, 25 e 26 della Legge:  l’unione si scioglie in caso di morte, dichiarazione presunta di morte di una delle parti (comma 22),  nelle ipotesi di cui all’art. 3, n. 1 e n. 2) lett.a), c), d) ed e) della L. 898/1970(legge sul divorzio), nonché per volontà di uno o di entrambi i componenti dell’unione. In quest’ultimo caso,  una o entrambe le parti devono prima dichiarare la volontà di scioglimento innanzi all’Ufficiale di Stato civile e poi, decorsi tre mesi, chiedere al Tribunale lo scioglimento dell’unione. Al nuovo istituto si applicano quasi tutte le norme sostanziali del divorzio ma non quelle della separazione (che, essendo contenute nel codice civile, non sono state espressamente previste   dalla Legge e dunque,excomma 20, non sono applicabili);  in ogni caso,  si applicano allo scioglimento dell’unione le norme processuali (e procedimentali) della separazione, del divorzio e della negoziazione assistita in materia familiare.   

Cambio di sesso.  In adempimento di quanto previsto dalla giurisprudenza della C.E.D.U. e della Corte di Cassazione, sparisce il “divorzio imposto”: la rettificazione di sesso di uno dei due coniugi (cioè legato da vincolo matrimoniale) non comporta più l’immediato scioglimento del vincolo ma il suo passaggio a unione civile, qualora i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio. Non è previsto invece il passaggio contrario (da unione a matrimonio) per il caso in cui la coppia da omosessuale diventi eterosessuale (ovverosia quando uno dei componenti modifichi il sesso). Nulla si dice nemmeno in materia di pubblicità per tale automatico passaggio da matrimonio ad unione civile.

 Entrata in vigore della Legge. Le unioni civili diventeranno effettive, secondo quanto previsto dal comma 35, dal giorno successivo alla pubblicazione della Legge sulla Gazzetta Ufficiale, ma,  dal punto di vista pratico,  sarà possibile celebrare le unioni civili solo successivamente all’emanazione dei decreti attuativi di cui al comma 34,  relativi alla tenuta dei registri dello Stato civile.  

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