Il Tribunale di Pescara ( del 22.01.2008 n. 857), con una sentenza netta, emessa in brevissimo tempo , ha condannato una banca locale alla restituzione ad un proprio correntista di 725 mila euro, oltre gli interessi legali dalla domanda di restituzione. Il processo, durato solo due anni e mezzo, ha puntualmente esaminato la posizione del consumatore a cui la banca aveva addebitato dal 1967 al 7 novembre 2000 quasi un miliardo e mezzo di vecchie lire per illegittimi interessi ultra legali , giorni valuta fittizzi, commissioni di massimo scoperto, spese forfetarie ed anatocismo. La sentenza, rifacendosi alle pronunce recenti della Corte di Cassazione in materia, ha accolto tutte le doglianze del consumatore-correntista.
Questi in sintesi i principi ribaditi dalla suddetta sentenza:
o Il dies a quo dal quale far partire la prescrizione decennale per l’accertamento del dare-avere è la chiusura del conto: nel caso in esame l’utente ha potuto recuperare le somme illegittime dal 1967 al 2000, data, appunto, di chiusura del rapporto;
o La ricezione degli e/c non fa decadere l’utente dal diritto di contestare le nullità che affliggono il rapporto bancario, ed infatti la Cassazione ha più volte ribadito che non è mai precluso al correntista contestare errori di contabilizzazione anche in caso di mancata impugnazione dell’estratto bancario;
o La corresponsione di indebite competenze non costituisce un’obbligazione naturale: manca la spontaneità, essendo il rapporto contrattuale dominato dalla banca, unica parte che gestisce la contabilità ed il rapporto;
o Indeterminatezza del tasso di interesse ultralegale determinato secondo gli usi di piazza e sostituzione dello stesso, ai sensi dell’art. 1284 del c.c. , con il tasso legale di volta in volta vigente;
o Illegittimità dell’addebito dei cd. “giorni di valuta”, dovendo applicarsi ad ogni operazione la data in cui è stata eseguita ( infatti le banche sono dotate da alcuni decenni di tecnologia che consente di effettuare le operazioni in tempi reali);
o Illegittimità della cd. commissione di massimo scoperto trimestrale in quanto indeterminata e, comunque, priva di valida giustificazione causale;
o Illegittimità delle cd. spese forfetarie in quanto indeterminate;
illegittimità dell’anatocismo trimestrale ed impossibilità di sostituirlo con altre forme ( annuale, semestrale ecc.) per violazione dell’art. 1283 c.c.;
illegittimità della segnalazione alla centrale dei rischi ed obbligo della banca di modificare la posizione dell’utente creditore, segnalato costantemente a debito.